giovedì 25 agosto 2016

Alimenti e bevande: sulle tavole dei consumatori solo prodotti alimentari trattati con le cure igieniche imposte dalla propria natura

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La Corte di Cassazione, con Sentenza n. 35179 del 22 Agosto 2016, ha confermato la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata che condannava un soggetto un uomo per aver trasportato alimenti in spregio della normativa igienico-sanitaria vigente.







Il fatto 
In data 3 Gennaio 2014 un uomo veniva fermato in Sorrento nel mentre deteneva e trasportava 8 chilogrammi di pane e 4 graffe all'interno di sacchi di carta riciclati ed in ceste di plastica non coperte. Prontamente, l'uomo veniva deferito alla locale autorità giudiziaria per violazione degli obblighi igienico-sanitari ricadenti in capo ai trasportatori di alimenti e bevande.

La sentenza di primo grado
In data 12 Febbraio 2015 il Tribunale di Torre Annunziata condannava l'uomo per violazione della normativa igienico-sanitaria prevista in materia di alimenti e bevande.

Il ricorso per Cassazione
Avverso tale sentenza l'uomo proponeva ricorso per Cassazione.
L'uomo riteneva che il giudice di prime cure non avesse considerato nella giusta misura che il furgone utilizzato era autorizzato al trasporto di derrate alimentari deperibili e, dunque, pienamente rispettoso della normativa igienico-sanitaria. In particolare, l'uomo riteneva che il furgone adibito al trasporto degli alimentari garantisse, utilmente, la conservazione dei prodotti senza alcun rischio di contaminazione.

La pronuncia della Cassazione 
Anzitutto, i giudici della  Suprema Corte si conformavano ai precedenti giurisprudenziali in materia.
Spiegavano che la normativa igienico-sanitaria, all'uopo emanata dal legislatore italiano, tende non solamente a prevenire mutazioni dannose dei prodotti trasportati, ma, in via autonoma, si propone di assicurare una protezione immediata  ed anticipata acchè il prodotto giunga sulle tavole dei consumatori con le cure igieniche imposte dalla sua natura.
Per quanto riguarda la circostanza che il furgone era fornito di tutte  le autorizzazioni necessarie per il trasporto di alimenti e bevande, la Cassazione ha precisato  che, trattandosi di derrate alimentari deteriorabili e non preconfezionate, non possa trovare accoglimento il motivo addotto dal ricorrente: il trasporto del pane dal luogo di lavorazione al punto vendita deve essere effettuato in recipienti lavabili e dotati di chiusura ermetica in grado di evitare la contaminazione del pane dalla polvere e da ogni causa di insudiciamento.
Invece, per quanto riguarda il fatto che l'uomo si giustificava dicendo che la merce era diretta ai consumi dei propri familiari, i giudici di Piazza Cavour hanno ritenuto che, comunque, il trasporto di alimenti e bevande è soggetto al rispetto della normativa igienico-sanitaria.
Pertanto, alla luce di quanto sopra, la Cassazione ha confermato la condanna inferta al ricorrente in primo grado dal Tribunale di Torre Annunziata.

© Micene Alta Formazione



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Corte di Cassazione, Sezione Terza, Sentenza 35179 del 22 Agosto 2016 >> versione pdf 

SENTENZA Sul ricorso proposto da APREDA ANTONINO, nato a Sorrento il 18/6/1941 avverso la sentenza in data 12/2/2015 del Tribunale di Torre Annunziata; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Oronzo De Masi; udito il pubblico ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Ciro Angelillis, che ha concluso per il rigetto del ricorso; - RITENUTO IN FATTO APREDA ANTONINO, tramite il difensore, ricorre per cassazione ed impugna la sentenza emessa in data 12/2/2015 dal Tribunale di Torre Annunziata con la quale è stato ritenuto responsabile del reato previsto dagli artt. 5 lett. b) e 6, L. n. 283 del 2004 e, con le attenuanti generiche e la riduzione del rito, condannato alla pena di euro 1.600 di ammenda. All'imputato viene contestato di aver detenuto per la vendita e trasportato kg. 8 di pane e 4 graffe in cattivo stato di conservazione, in quanto non confezionati, posti all'interno di sacchi di carta riciclati ed in ceste di plastica forate e non coperte (in Sorrento il 3/1/2014). Il ricorrente, tramite difensore fiduciario, propone due motivi di impugnazione. Con un primo motivo lamenta, ai sensi dell'art. 606, c.1, lett. b) ed e) c.p.p., violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine alla prova della penale responsabilità dell'imputato, per non avere il Giudice di merito considerato che il furgone utilizzato dall'imputato era autorizzato "al trasporto di derrate deperibili" e dunque disponeva dei presidi igienico-sanitari necessari per garantire la conservazione dei prodotti, mentre l'impugnata sentenza non indica gli elementi dai quali sarebbe possibile desumere il rischio di contaminazione degli alimenti. Con un secondo motivo lamenta, invece, violazione degli artt. 5 e 6 L. n. 283 del 2004, mancanza e illogicità della motivazione, in ordine alla prova della destinazione alla vendita dei prodotti indicati nel capo d'imputazione, elemento costitutivo del reato contestato. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso va dichiarato inammissibile perché le censure, che possono essere scrutinate congiuntamente, sono manifestamente infondate. Giova premettere che, per ormai consolidata giurisprudenza di questa Corte, il reato di cui alla L. n. 283 del 1962, art. 5, lett. b) che vieta la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione e la distribuzione per il consumo di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, mira non solo a prevenire mutazioni che nelle altre parti dell'art. 5 sono prese in considerazione come evento dannoso (prodotto con cariche microbiche superiori ai limiti stabiliti dal regolamento o da ordinanze;prodotti insudiciati, invasi da parassiti, alterati, ecc.), ma persegue un autonomo fine di benessere consistente nell'assicurare una protezione immediata ed anticipata all'interesse del consumatore a che il prodotto giunga al consumo con le cure igieniche imposte dalla sua natura (Sez. 2 3, n. 40554 del 26/6/2014, Hu Wei, Rv. 260655, Sez. 3, n. 35234 del 28/6/2007, Lepori, Rv. 237518, Sez. U. n. 443 del 18/12/2001, dep.9/1/2002, Butti e altro, Rv. 220716). Va altresì considerato che lo stato di cattiva conservazione può riguardare sia le caratteristiche intrinseche del prodotto, che le modalità estrinseche di conservazione, in quanto riguarda tutte quelle situazioni in cui le sostanze stesse, pur potendo essere ancora perfettamente genuine e sane, si presentano mal conservate e cioè preparate, confezionate, messe in vendita senza l'osservanza di quelle prescrizioni di legge, di regolamenti o anche di comune esperienza, dettate a garanzia della buona conservazione degli alimenti sotto il profilo igienico sanitario e dirette a prevenire pericoli di una precoce alterazione, contaminazione o degradazione intrinseca del prodotto. Nella fattispecie in esame, il Tribunale dì Torre Annunziata ha rilevato che nel furgone dell' APREDA, adibito al trasporto di generi alimentari, erano stati rinvenuti dal personale della ASL NA 3 "Kg. 8 di pane e 4 graffe, non confezionati, sistemati in sacchi di carta riciclati utilizzati precedentemente per il trasporto di farina ed in ceste di plastica forate e non coperte", modalità di conservazione e trasporto correttamente ritenute non conformi alle "prescrizioni di legge che, per il pane, prevedono l'obbligo di imbustarlo" in quanto "inidonee" a garantire il mantenimento dei prodotti nel loro stato originario ed a scongiurare il pericolo di alterazione o contaminazione degli stessi. Ebbene, lo stato di cattiva conservazione degli alimenti era palese e quindi rilevabile da una semplice ispezione degli stessi, atteso che gli stessi erano stati posti all'interno di "sacchi di carta già precedentemente utilizzati per il trasporto di farina, promiscuamente ed in "ceste di plastica forate e non coperte" che non garantivano affatto dal contatto con elementi contaminanti presenti nell'ambiente esterno. Né, ai fini qui considerati, assume rilievo la circostanza che il furgone fosse, come sostenuto dalla difesa dell'imputato, abilitato al trasporto di derrate deteriorabili, atteso che si trattava di pane non preconfezionato e che il possesso delle caratteristiche del mezzo richieste igienico-sanitarie previste dal D.P.R n. 327 del 1980, art. 43, è cosa diversa dal rispetto delle prescrizioni dettate, in materia di trasporto del pane, dalla L. n. 580 del 1967, art. 26, secondo cui: "Il trasporto del pane dal luogo di lavorazione all'esercizio di vendita, a pubblici esercizi o a comunità deve essere effettuato in recipienti lavabili e muniti di copertura a chiusura, in modo che il pane risulti al riparo dalla polvere e da ogni altra causa di insudiciamento" (cfr. anche D.Lgs n. 193 del 2007, Attuazione della direttiva 2004/41/CE relativa ai controlli in materia di sicurezza alimentare 3 e applicazione dei regolamenti comunitari nel medesimo settore, in GU n.261 del 9/11/2007 - Suppl. Ordinario n. 228). Per quanto concerne la censura con la quale il ricorrente contesta la intervenuta dimostrazione della destinazione alla vendita dei prodotti alimentari trasportati - l'imputato ha sempre sostenuto che gli stessi era destinati ai consumi dei propri familiari - è appena il caso di ricordare che questa Corte ha reiteratamente affermato che integra il reato di detenzione per la vendita di prodotti alimentari in cattivo stato di conservazione la condotta consistente nella materiale disponibilità di quel prodotto da parte dell'operatore commerciale, sia esso grossista o dettagliante, in vista della fornitura ai consumatori (Sez. 3, n. 17548 del 25/3/2010, Seravini, Rv. 247488, Sez. 3, n. 7054 del 20/4/199, Stacchini S., Rv. 213997). Ed è proprio in applicazione di tale principio il Tribunale ha disatteso la tesi difensiva secondo cui mancava la prova della destinazione alla vendita degli alimenti, trovati all'interno dell' automezzo parcheggiato in Viale degli Aranci, in Sorrento, pacificamente nella disponibilità dell'imputato, "socio del noto caseificio Apreda s.r.l.", e dunque operante nel settore della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari. Questa Corte ha, peraltro, chiarito che l'obbligo di osservare la disciplina prevista dalla L. n. 283 del 1962 incombe anche al mero trasportatore, atteso che l'onere di assicurare le condizioni di conservazione degli alimenti, al fine di tutela della salute pubblica, sussiste in tutte la fasi dì distribuzione degli stessi. Destinatari delle disposizioni della L. n. 283 del 1962, art. 5, sono, infatti, tutti coloro che concorrono alla immissione sul mercato di prodotti destinati al consumo e non conformi alle prescrizioni igienico-sanitarie (Sez. 3, n. 2897 del 19/10/2006, dep. il 26/172007, Merlo, Rv. 235873). Ai sensi degli artt. 613 c.p.p., comma 1 e 616 c.p.p., non potendosi escludere che l'inammissibilità sia ascrivibile a colpa del ricorrente (Corte Cost. 7-13 giugno 2000, n. 186), segue l'onere delle spese del procedimento, nonché quello del versamento, in favore della Cassa delle ammende, della somma, equitativannente fissata, di Euro 1.500,00. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di Euro 1.500,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 14 aprile 2016.

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